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Chi può sottoscrivere l’offerta nella vendita senza incanto?

-l’offerente personalmente o a mezzo di procuratore legale (avvocato), munito di procura speciale notarile;

-l’Avvocato per persona da nominare ai sensi dell’art. 579 C.p.c.:

nella domanda di partecipazione deve essere specificato che l’Avvocato non partecipa in proprio, ma per persona da nominare.

Se l’Avvocato, che ha presentato l’offerta o la domanda di partecipazione per persona da nominare, risultasse aggiudicatario deve:

dichiarare nel termine perentorio di tre giorni dall’aggiudicazione e mediante atto scritto ricevuto dal delegato o dal cancelliere, “il nome della persona per la quale ha fatto l’offerta”;

depositare, contestualmente alla dichiarazione, la procura speciale notarile.

La riserva può essere sciolta e verbalizzata in sede di aggiudicazione.

Se la dichiarazione non viene fatta oppure è tardiva o non viene depositata la procura speciale notarile, resta aggiudicatario l’avvocato.

Qualora l’Avvocato partecipi all’asta per persona da nominare in forza di mandato (autenticato dallo stesso) e non con procura speciale notarile, nei termini di legge dovrà depositare, unitamente alla nomina, anche l’atto di ratifica (stipulato nelle forme dell’atto notarile) dell’operato dal medesimo compiuto.

– Se l’offerente è persona giuridica, l’offerta dovrà essere presentata:

  • dal rappresentante legale debitamente autorizzato ai sensi del vigente statuto sociale;

  • da institore, risultante da visura camerale aggiornata.